Comunicato stampa Agenzia delle Entrate: Eco e sisma bonus, al via sconto in fattura

Pubblicata il: 05 Ago 2019

COMUNICATO STAMPA
Eco e sisma bonus, al via lo sconto in fattura
Un provvedimento illustra le modalità per esercitare l'opzione

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sulcorrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione vacomunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimentodelle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.

Ammontare dello sconto - Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo noncorrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore - Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quoteannuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internetdell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena ilrifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno puòessere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito - In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indirettidi beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alleamministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibilinell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

Roma, 31 luglio 2019