Imposta di soggiorno - Locazioni turistiche

Pubblicato 7 febbraio 2019

Informazioni generali

  1. la locazione turistica si riferisce alla concessione in locazione di appartamenti (o case) per finalità turistiche (ai sensi dell'art. 27bis della Legge della Regione del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni), senza dare servizi ai turisti durante il loro soggiorno
  2. sono consentite: l'erogazione di acqua, luce, gas ed eventuale riscaldamento/climatizzazione, la manutenzione dell'alloggio, la riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, la pulizia dell'alloggio ad ogni cambio ospite
  3. il locatore turistico provvede alla pulizia delle stanze ed al cambio della biancheria dell'ospite solo quando il turista ha concluso il periodo di soggiorno per lasciarlo pulito per la prossima locazione, senza fornire agli ospiti alcun servizio turistico durante il soggiorno
  4. chiunque (persona fisica,giuridica,società, ente, associazione,agenzia) può dare in locazione alloggi a turisti
  5. il locatore turistico non deve presentare nè la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nè alcun tipo di documentazione al SUAP del Comune di Verona
  6. gli immobili dati in locazione ai turisti non hanno l'obbligo di avere una destinazione edilizia "turistico-ricettiva" ma devono avere una destinazione di tipo residenziale (categorie catastali di tipo "A" con l'eccezione della categoria "A/10")
  7. il locatore turistico deve corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno
  8. le agenzie immobiliari ed in genere tutti i mandatari, in caso di locazione di più alloggi devono comunicare i dati relativi al locatore, indirizzo, camere, posti letto, apertura di ogni alloggio così come previsti nella "scheda dettaglio" del modulo regionale
  9. la pubblicità sul web dell'appartamento e/o casa in locazione turistica non è soggetta all'imposta sulla pubblicità
  10. i privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, non hanno alcun obbligo ai fini I.V.A. purchè NON esercitino l'attività a livello abituale e professionale
  11. per locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni è necessaria la registrazione del contratto con pagamento dell'imposta di registro (aliquota del 2% del canone e minima di euro 67,00). Per quelle di durata inferiore non è necessaria la registrazione
  12. l'alloggio dato in locazione turistica può coincidere con quello di residenza del locatore

Alle locazioni turistiche non si applica quanto previsto agli artt. 2,3,4,7,8,13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Si applicano gli artt. n. 1575 e segg. del Codice Civile. Sono attribuiti al Comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati agli alloggi dati in locazione turistica e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dall'art. 27bis legge Regione Veneto 30 dicembre 2014 n. 45.
Si applicano le sanzioni previste al medesimo art. 27 bis comma 4 lett. a), b), c)

Adempimenti obbligatori

Chi intende iniziare tale attività ricettiva complementare in Comune di Verona, ha l'obbligo di: