Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno unadurata non superiore a 30 giorni: le cosiddette "locazioni brevi".

Si tratta di quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuoridell'esercizio dell'attività d'impresa, per i quali non vi è l'obbligodi registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

In particolare, è ora possibile applicare le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti", già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche airedditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento onerosodell'immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria).

In mancanza di una norma specifica, infatti, per questi redditi non sarebbe stato possibile scegliere il regime della cedolare, in quanto riconducibili a redditi per i qualinon era previsto l'esercizio dell'opzione.

Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il redditoche ricava dalla locazione all'imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell'Irpef e delle relative addizionali regionale ecomunale.

Pubblicato marzo 2019

Imposta di soggiorno - Informazioni generali e tariffe

Che cos'è
Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, nellelocazioni turistiche e negli immobili destinati a locazione breve (come definite dalla legge regionale in materia di turismo, di attività agrituristiche e dal D.L. 50/17) situata nel territorio del Comune di Verona

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Chi paga
Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere e complementari nonché nelle locazioni turistiche e negli immobili destinati a locazione breve situati nel territorio del Comune di Verona
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Le tariffe
L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive. Per tali strutture la misura è definita, di regola, in rapporto alla loro classificazione, così come disposta dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

  • Quanto si paga
    L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona/per mese
    fino al 31.1.2019 con le tariffe approvate dalla Deliberazione n. 368 del 25.11.2015
    dal 1.2.2019 con le nuove tariffe approvate dalla Deliberazione n. 406 del 12.12.2018
  • Quando si paga
    I soggetti che pernottano nelle strutture del Comune di Verona (soggetti passivi) corrispondono l'imposta al gestore della struttura che li ha ospitati contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno.
    Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e ad effettuare il successivo versamento al Comune.
    La quietanza può avere due forme:
    • rilascio di una semplice ricevuta nominativa da rilasciare al al cliente
      (mantenendone una copia)
      oppure
    • l'importo dell'imposta può essere inserito nella ricevuta fiscale/fattura
      indicandolo come "operazione fuori campo IVA"

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Sanzioni per chi non paga l'imposta
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dell'ospite della struttura (soggetto passivo) si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30%, prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.