DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. “RILANCIO” CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI NON ABITATIVI

Pubblicata il: 21 Mag 2020

DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. "RILANCIO"

CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI NON ABITATIVI

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è entrato in vigore.

Tra le misure che più interessano il settore dell'abitare troviamo anzitutto gli articoli 28 e 122, con riferimento al provvedimento sul "Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda".

Di fatto il credito d'imposta del 60% dell'art.28 per le locazioni non abitative è riconosciuto quando sussistono determinati requisiti:

  • anzitutto si applica ai canoni non abitativi, ai soggetti esercenti attività d'impresa, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni e spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (comma 1).
  • Il credito d'imposta vale anche per i casi di contratti di servizi, ma spetta nella misura del 30% (comma 2).
  • Il credito si applica anche agli enti non commerciali (comma 4).
  • Il credito si applica ai mesi di marzo, aprile e maggio (comma 5).
  • Solo per le strutture turistiche stagionali è riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno (comma 5).
  • Il credito si applica solo in caso di calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
  • Nel caso di strutture alberghiere e agrituristiche, il credito si applica comunque senza tenere contro del fatturato (comma 3).

Rispetto alla precedente previsione questo assicura una copertura sia temporale più larga (tre mesi, marzo aprile e maggio 2020) che oggettiva, spettando a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e non solo agli immobili di categoria C1 del precedente decreto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Si aggiunge anche la cessione del credito ad istituti di credito che apre delle possibilità interessanti per tutte le parti.

La disciplina della cessione del credito viene fissata dall'art.122, "Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti ...", in particolare al comma 2, lettera b.

Di fatto la cessione è possibile verso altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Queste le modalità di fruizione del credito:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
  • ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
  • al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell'art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.

Un altro provvedimento atteso è l'"Incremento fondo per il sostegno alle locazioni", all'articolo 29.

Il fondo da destinare ai comuni, tramite le regioni, per venire incontro alle famiglie che hanno dei forti problemi con il pagamento del canone, viene aumentato di 140 milioni di €.

È un provvedimento che poteva essere maggiore, ma che comunque può evitare che le difficoltà economiche si traducano immediatamente in morosità e poi sfratti. Queste misure possono aiutare sia gli inquilini che i proprietari.

È sicuramente utile anche il provvedimento contenuto all'art.30, ovvero "la riduzione degli oneri delle bollette elettriche."

In particolare il provvedimento verrà applicato dall'Autorità per l'Energia per i mesi di maggio, giugno e luglio.