DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. "RILANCIO" SUPER ECO BONUS al 110%.

Pubblicata il: 22 Mag 2020

DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. "RILANCIO" SUPER ECO BONUS al 110%.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è entrato in vigore.

Tra le misure che più interessano il settore dell'abitare troviamo il provvedimento tanto annunciato sugli "Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli", agli articoli 119 e 121.

L'art.119 individua gli interventi a cui si applica la detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (comma 1). In particolare i più significativi:

  • Interventi di isolamento termico (comma 1, lettera a).
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti attuali di riscaldamento con impianti centralizzati (comma 1, lettera b).
  • L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art.14, DL 63 del 4 giugno 2013 (comma 2).
  • Occorre poi assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta (comma 3).
  • L'aliquota del 110% si applica anche per gli interventi di misure antisismiche (comma 4).
  • L'aliquota del 110% si applica anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (comma 5, 6, 7).
  • L'aliquota del 110% si applica anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (comma 8).
  • Le attestazioni e le asseverazioni rientrano tra le spese detraibili (comma 15).

Le disposizioni sopra descritte dal comma 1 al comma 8 (comma 9) si applicano agli interventi effettuati da:

  1. Condomìni;
  2. Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Inoltre NON si applicano agli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (comma 10).

A livello operativo i soggetti interessati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitoreche ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini della cessione del credito occorre far riferimento ai commi 13 e 15, oltre all'art.121

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, art. 121, comma 3. È questa la grossa novità che si evince dal decreto pubblicato in gazzetta, non solo per le nuove spese ma anche per quelle effettuate in precedenza. Ora si attente il decreto di attuazione che stabilirà le modalità.

Vengono confermate le tipologie di intervento sopra descritte, con l'aggiunta del recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art.121, comma 2, lettera d).

Viene anche confermato che le detrazioni possono essere cedute alla ditta che ha eseguito i lavori sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. La ditta ha facoltà poi di cedere a sua volta l'importo ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito (art.121, comma 1, lettera a).

Le modalità attuative saranno contenute in un decreto da emanarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del succitato decreto, ossia entro il 18 giugno 2020.